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Casi particolari

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Vediamo qui tre casi particolari, relativi all’abitazione principale delle “persone fisiche” (non quindi alla sede di società o di associazioni).
Detrazione per l'abitazione principale
Una detrazione di 103,29 €uro è prevista per gli immobili usati come abitazione principale,

indipendentemente dal fatto che siano posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione (per il calcolo dell’Ici l'abitazione principale coincide con la “dimora abituale”).
Ciascun Comune può decidere di aumentare la detrazione sino a un massimo di 258,23 €uro.
Se la detrazione che spetta supera l'Ici dovuta per l’abitazione principale, l'eccedenza non dà diritto a un credito d'imposta, ma può essere sottratta all'Ici dovuta per le eventuali pertinenze dell'abitazione principale, se appartengono allo stesso proprietario.
Per godere della detrazione Ici è necessario che il “soggetto passivo” obbligato al pagamento abiti nell'immobile. Tuttavia ogni Comune può decidere che la detrazione d'imposta spetti anche nel caso in cui l'abitazione sia stata concessa dal proprietario in uso gratuito ad un parente, sia in linea retta sia collaterale.


Ici sulla comproprietà
Nel caso in cui l'immobile sia l’abitazione principale di più “soggetti passivi”, la detrazione spetta od ognuno in parti uguali, indipendentemente dalla quota di proprietà di ognuno.


Ici sulle pertinenze dell'abitazione principale
Per la legislazione fiscale si considerano “pertinenze” gli immobili, classificati o classificabili in categorie catastali diverse da quelle ad uso abitativo, destinati e utilizzati in modo durevole al servizio delle unità immobiliari usati come abitazione principale di persone fisiche: ad esempio un garage.

Alle pertinenze si applica lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale.

Ultimo aggiornamento ( lunedì 13 dicembre 2004 )