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Aliquote I.C.I.

ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. ANNO 2008

L’Amministrazione Comunale per l’anno 2008, nell’intento di semplificare gli
adempimenti I.C.I., ha ritenuto doveroso fornire le indicazioni di massima per la determinazione dell’Imposta e le scadenze dei versamenti da effettuare per l’anno 2008.
ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE ALL’ANNO 2008 (Delibera del C.C. n° 1 del 29/01/2008)
Aliquote:
- ABITAZIONE PRINCIPALE: - 4,00 per mille
- ALTRI FABBRICATI: - 7,00 per mille
- AREE FABBRICABILI: - 7,00 per mille
Detrazioni:
- Per gli immobili adibiti ad abitazione principale: - 103,29 Euro annue;
Ricordarsi:
 -A decorrere dal c.a., il Consiglio dei Ministri con proprio Decreto del 21/05/2008, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha esentato l’Imposta Comunale sugli Immobili  per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, La predetta esenzione non trova applicazione per le unità immobiliari iscritte in catasto alle Categorie A/1-A/8-A/9 e per gli immobili adibiti ad abitazione principale concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta.
- Aumentare le Rendite Catastali nette del 5% per i fabbricati;
- Il versamento non è dovuto se l’importo dell’Imposta annuale non supera Euro 2,50.
- Il pagamento dell’Imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la    frazione è inferiore a 49 centesimi,ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
-L’obbligo della presentazione di apposita denuncia di variazione ICI per tutte le modifiche intervenute nell’anno 2007, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

L’imposta determinata sulla base delle aliquote e detrazioni su riportate deve
essere versata direttamente al Comune di SANT’ANTIOCO  a mezzo di c/c postale n.23380082 così come riportato nei bollettini allegati alla presente.
L’imposta può essere versata in un’unica soluzione entro il 16 giugno ovvero in due soluzioni, in acconto, entro il 16 giugno nella misura pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata in base alle aliquote e detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente e a saldo entro il 16 dicembre per il rimanente 50% con eventuale conguaglio sulla prima rata.
Al riguardo giova ricordare che, l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, è disciplinata con Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale, con atto n.88 del 30/11/1998.

Per eventuali informazioni ed eventuali chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Tributi nei seguenti orari: tutte le mattine dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (escluso il sabato), lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00 –

Ultimo aggiornamento ( mercoledì 11 giugno 2008 )

Dichiarazione

La dichiarazione è obbligatoria solo in certi casi
Non occorre presentare tutti gli anni (come si fa invece con i redditi) una dichiarazione per l’Ici. La dichiarazione è infatti necessaria solo quando si verificano cambiamenti nella situazione immobiliare del “soggetto passivo”, che facciano cambiare la cifra dell’imposta dovuta.
In altre parole, l'obbligo della dichiarazione Ici scatta solo quando, nel corso dell'anno precedente, si sono verificate le seguenti ipotesi:
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Il pagamento

L’Ici va pagata una volta all’anno, per ogni immobile posseduto, al Comune in cui si trova l'immobile.
Può essere versata tutta in una volta fra il l’1 e il 30 giugno, oppure in due rate: la prima, di acconto, può essere versata tra l’1 e il 30 giugno, la seconda, a saldo, tra l’1 e il 20 dicembre.
La prima e seconda rata sono pari al 50 percento dell'Ici dovuta. Ultimo aggiornamento ( lunedì 13 dicembre 2004 )
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Casi particolari

Vediamo qui tre casi particolari, relativi all’abitazione principale delle “persone fisiche” (non quindi alla sede di società o di associazioni).
Detrazione per l'abitazione principale
Una detrazione di 103,29 €uro è prevista per gli immobili usati come abitazione principale, Ultimo aggiornamento ( lunedì 13 dicembre 2004 )
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Il Calcolo

L'Ici si ottiene moltiplicando la base imponibile per una percentuale (detta “aliquota”). Vediamo come si determinano:
Base imponibile
La base imponibile è pari al valore dell'immobile.
Per determinare il valore dell'immobile occorre verificare a quale categoria appartenga
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Chi paga

Sono “soggetti passivi Ici” (cioè devono pagare l'Ici):
Il proprietario, anche di un immobile che è stato dato in affitto.
L'usufruttuario, cioè chi avendone l’usufrutto ha il diritto di usare l'immobile anche senza esserne il proprietario. Ultimo aggiornamento ( venerdì 10 dicembre 2004 )
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Approfondimenti I.C.I. in rete

Ecco alcuni link utili di approfondimento sull'I.C.I. presenti in internet:

Modulistica

Modulistica i.c.i.

Ultimo aggiornamento ( venerdì 10 dicembre 2004 )