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Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione.

PDF  Stampa  E-mail  Martedì 27 Aprile 2010 19:40

In occasione delle consultazioni elettorali in argomento, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare di "elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione".

Ai sensi della normativa sopracitata possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).


Si rammenta che le disposizioni sul voto domiciliare, si applicano solo nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, della provincia o del comune per cui è elettore.
L'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 20 aprile e lunedì 10 maggio 2010.
La domanda di ammissione al voto domiciliare - che vale sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale turno di ballottaggio - deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.


Sant'Antioco, 20 Aprile 2010

IL SINDACO
Dott. Ing. Mario Corongiu